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A Firenze nessuno spazio pubblico per le manifestazioni neofasciste e neonaziste

Di seguito, il testo integrale della delibera:

Tipologia: diritto di iniziativa del consigliere su atto deliberativo, ai sensi dell'art. 38 R.C.C., auto emendamento

Soggetti proponenti: Donella Verdi, Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Alessio Rossi, Stefania Collesei, Niccolò Falomi, Angelo Bassi, Cosimo Guccione, Francesca Paolieri, Marco Colangelo, Andrea Ceccarelli,Nicola Armentano, Antonio Lauria, Fabrizio Ricci, Angelo D'Ambrisi, Leonardo Bieber, Massimo Fratini, Francesca Nannelli, Susanna Della Felice, Benedetta Albanese

Oggetto: modifiche allo Statuto

Il Consiglio Comunale della Città di Firenze

Medaglia d'oro della Resistenza al valor militare, perché generosamente e tenacemente, nell'agosto del 1944, durante le operazioni militari e partigiane che ne assicurarono la liberazione, prodigò se stessa in ogni forma; resistendo impavida al prolungato bombardamento dell'invasore; combattendo valorosa l'insidia dei franchi tiratori fascisti e dei soldati germanici; contribuendo con ogni forza alla resistenza e all'insurrezione, dovunque; con il sacrificio di centinaia di morti, feriti e danni immensi al patrimonio storico ed artistico, donava il sangue dei suoi figli copiosamente perché un libero popolo potesse nuovamente esprimere se stesso in una libera nazione;

Medaglia d'oro al valor civile, perché nel novembre 1966, nel corso delle tragiche giornate dell'alluvione della città, l'intera popolazione di Firenze affrontava con eroica fermezza la furia degli elementi, prodigandosi oltre ogni limite per contenere i disastrosi effetti della calamità e offrendo mirabili testimonianze di coraggio, d'abnegazione, di civismo e di solidarietà umana. Duramente provata da gravissimi disagi e da ingenti danni, reagiva alla sventura con dignità e fierezza, suscitando profonda e ammirata commozione in tutto il mondo, che pure veniva in suo simbolico soccorso con giovani volontari da ogni dove, senza distinzione di sesso o di razza, politica o religiosa;

Visti:

• L'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella [presente] Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;

• Gli articoli 2, 9, 10, 11, 14, 16 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà fondamentali, considerando anzitutto da garantirsi la difesa di ogni persona dalla violenza illegale e il suo diritto a manifestare libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione e di associazione nei limiti della società democratica e nel rispetto delle libertà altrui;

• Gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quale prevedono rispettivamente che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…)” e che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;

• La XII disposizione finale della Costituzione stessa, la quale dispone che “E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”,

• La Legge del 20 giugno 1952, n. 645 - “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione” -, che all'art. 1 stabilisce inequivocabilmente che “(…) si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista: esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”;

• La Legge del 13 ottobre 1975, n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 - e, in particolare, l'articolo 3;

• La Legge del 25 giugno 1993, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa - e, in particolare, gli articoli 2 e 4;

• Il Decreto Legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, cosiddetto “Codice delle pari Opportunità”, il quale, all'art. 1, contiene le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo;

• Il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali -, in particolare gli articoli 42, 5o e 54;

• La Legge Regionale Toscana del 14 ottobre 2002, n. 38, Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza;

Richiamati:

• Il vigente Statuto del Comune di Firenze, in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 12, 34, 86;

• Il vigente Regolamento comunale sull'area Unesco, in particolare l'art. 3, comma 6, che vieta “(…) l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano al ventennio fascista e al nazismo”;

Considerati:

• La proposta di Legge n. 3343, già votata in un ramo del Parlamento, d'iniziativa dei Deputati Fiano, Cimbro et al. avente ad oggetto l' Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, presentata il 2 ottobre 2015, evidenziandosi che “(…) senza voler toccare, infatti, le normative speciali già vigenti in materia, ossia la legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba), e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), l'obiettivo della proposta di legge è quello di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti. (…) sembrano sfuggire alle maglie di queste fattispecie di reato comportamenti talvolta più semplici o estemporanei, come ad esempio può essere il cosiddetto saluto romano che, non essendo volti necessariamente a costituire un'associazione o a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, finiscono per non essere di per sé solo sanzionabili. (…) anche gli orientamenti non uniformi della diversa giurisprudenza sembrano confermare l'opportunità di un intervento normativo che colpisca in maniera inequivoca l'espressione di un gesto così inequivocabilmente legato, ad esempio, alla retorica del passato regime fascista. Altrettanto grave e non derubricabile a un mero fatto di folklore è tutta la complessa attività commerciale che ruota intorno alla vendita e al commercio di gadget (...) riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell'ideologia del regime fascista o nazifascista (…)”;

• L'atto già presentato a sostegno di tale disegno di legge, da parte di esponenti di maggioranza e di opposizione, in questo Consiglio comunale;

• Le diverse soluzioni statutarie o regolamentari o comunque deliberate che altri Enti locali hanno già sperimentato, impegnando le proprie Amministrazioni in uno sforzo corale di opposizione dinanzi al ritorno delle ideologie nazista e fascista e finanche alla loro ammissione alla libera competizione elettorale dello Stato democratico, contraddicendo i valori libertari e repubblicani che la Resistenza ha riconsegnato al Popolo sovrano;

Ricordati infine:

• La preoccupazione espressa da alte cariche dello Stato, quale la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha preso una posizione, contro l'acclarato proliferare di organizzazioni fasciste o naziste sulla rete, formulando una sostanziale denuncia per gli abusi evidenziati e che, in più occasioni, ha manifestato chiaramente la sua posizione sull'impegno contro tutti i fascismi e i razzismi, sulla rete come altrove;

• Le numerose notizie di stampa, che, con preoccupante frequenza, ripropongono episodi preoccupanti di rilettura distorta della storia delle dittature fasciste e nazista come pure di negazione dell'olocausto, di manifestazioni vietate, non autorizzabili, in cui si ostentano simboli, stemmi, gesti di saluto e di osservanza della stessa tradizione estremista, ma anche di vendita di prodotti celebrativi o pseudo informativo-culturali, o di luoghi stabilmente attrezzati per la propaganda di tali ideologie;

• Il giusto richiamo mosso dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia (ANPI), davanti alla recrudescenza di fenomeni squadristi, anche violenti, all'organizzarsi di sedi ed associazioni che si richiamano espressamente al ventennio e alle dittature di estrema destra, alle ideologie razziste, naziste, fasciste, attentando al patrimonio concreto ed ideale di pacifica convivenza che la Repubblica nata dalla Resistenza ha saputo costruire;

• L'appello lanciato dalla stessa ANPI e dall'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), per le sezioni provinciali fiorentine, nel settembre di questo anno, affinché “tutte le forze democratiche” sottoscrivano il documento che loro propongono di censura e rifiuto verso i rigurgiti nazifascisti che si sono manifestati nei primi nove mesi dell'anno, chiedendo ai rappresentanti delle istituzioni di applicare con rigore le norme vigenti affinché non sia concesso alcuno spazio a nessuna organizzazione neofascista, come anche di farsi promotori in tutte le sedi di competenza di iniziative volte a sostenere percorsi formativi ed informativi sulla terribile realtà storica del fascismo e della guerra mondiale e sul riscatto generatosi dalla Resistenza;

• Le adesioni al documento, già pervenute numerose da semplici cittadini, e da subito raccolte, come pure quelle delle Associazioni culturali, storiche, sindacali, combattentistiche che ai valori della Resistenza si richiamano fermamente, come infine quelle dei Gruppi consiliari del Comune di Firenze (PD, MDP – Art.1, Firenze Riparte a Sinistra, Alternativa Libera, Firenze Viva) e del Sindaco stesso, Dario Nardella;

delibera

• di integrare l'art. 1 comma 2 dello Statuto come segue:

2. Il Comune di Firenze fonda la propria azione sui principi e valori della Costituzione italiana e della Resistenza, in quanto Città insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per i sacrifici della sua popolazione e per la sua attività nella lotta antifascista e partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale e sul civismo e la solidarietà umana attestati con il riconoscimento della Medaglia d'Oro al Merito Civile.

• di introdurre ex novo l'articolo 5 bis dello Statuto, contestualizzando i diritti e le libertà fondamentali della nostra Costituzione nell'ordinamento dell'autonomia comunale, vietando ogni forma di manifestazione contrari a tali principi, quali quelle nazista e fascista, che morte e devastazione hanno portato alla Città:

“ art. 5 bis

(Azioni positive per la concreta attuazione della Costituzione)

Sulla scorta dei principi costituzionali e degli agli atti di diritto internazionale volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani, della pace, dell'uguaglianza e della giustizia, nonché delle norme ordinarie della Repubblica Italiana, il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta realizzazione dei principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà e dell'eguaglianza dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando l'ideologia nazi-fascista, in quanto contraria alla Repubblica e alla Costituzione nate della Resistenza e antitetica agli ideali della Città di Firenze, che l'ha concretamente combattuta”;

• di inserire un nuovo comma 1 bis all'art. 6 (Diritti di cittadinanza) dello Statuto come segue:

1 bis. Il Comune opera, attraverso l'azione amministrativa, nell'ambito della propria autonomia e delle funzioni delegate o attribuite dallo Stato, per facilitare la concreta attuazione dei principi costituzionali e il loro rispetto, anche contrastando la propaganda di immagini e/o comportamenti dai contenuti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.

• l'adeguamento di ogni Regolamento vigente e/o di nuova approvazione alle disposizioni di cui all'art. 5 bis dello Statuto.

I CONSIGLIERI E LE CONSIGLIERE COMUNALI

Donella Verdi, Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Alessio Rossi, Stefania Collesei, Niccolò Falomi, Angelo Bassi, Cosimo Guccione, Francesca Paolieri, Marco Colangelo, Andrea Ceccarelli,Nicola Armentano, Antonio Lauria, Fabrizio Ricci, Angelo D'Ambrisi, Leonardo Bieber, Massimo Fratini, Francesca Nannelli, Susanna Della Felice, Benedetta Albanese