Atti dei
processi contro i criminali di guerra
Commissione ONU per i Crimini di Guerra
Vol. VIII, Londra, Libreria dello Stato, 1949
TRIBUNALE MILITARE BRITANNICO
A VENEZIA ITALIA
17 Febbraio - 6 Maggio 1947
A. Descrizione del
procedimento
I capi di imputazione
L'imputato è stato accusato di
"coinvolgimento nell'uccisione, per rappresaglia,
di circa 335 cittadini italiani" presso le Fosse
Ardeatine (primo capo di imputazione), e di "aver
incitato e ordinato ... alle forze ... sotto il suo
comando di uccidere civili italiani per rappresaglia,
cosa per cui numerosi civili italiani sono stati
uccisi " (secondo capo di imputazione).
Le prove
(i) Prove relative al primo capo di
imputazione
La maggior parte delle prove sono
state concordate tra l'Avvocato della Difesa e il
Pubblico Ministero.
Le prove della bomba esplosa in Via
Rasella il 23 marzo 1944 e del massacro presso le
Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944 sono state
fondamentalmente le stesse fornite al riguardo
nell'ambito del Processo Mackensen (pp.1-8 di questo
volume). L'imputato era rientrato al suo Comando dal
fronte la sera del 23 e gli avvenimenti di Via Rasella
gli erano stati riferiti immediatamente. Poi c'erano
state due conversazioni telefoniche. Un Ufficiale di
Stato Maggiore del Comando di Hitler aveva parlato con
il Capo di Stato Maggiore di Kesselring e l'aveva
informato che il Führer aveva ordinato che, in
rappresaglia per l'esplosione della bomba, dovevano
essere uccisi 10 ostaggi italiani per ogni poliziotto
tedesco morto a causa di quell'attacco.
Con riferimento alla seconda
conversazione telefonica, intercorsa tra il Capo
dell'SD (Servizio di Sicurezza) a Roma e l'imputato,
le prove dell'Accusa e quelle della Difesa discordano.
Il Capo dell'SD ha testimoniato di aver informato
l'imputato di avere a disposizione un numero di
persone "meritevoli di morte" sufficiente ad
eseguire la rappresaglia. Ciò significava, ha
spiegato egli, persone condannate a morte o accusate
di reati per i quali poteva essere comminata la pena
di morte. L'imputato ha confermato di essere stato
informato dal Capo dell'SD, nel corso della
conversazione telefonica, che egli aveva a
disposizione persone in effetti condannate a morte
nelle prigioni di Roma. L'imputato allora aveva
impartito i seguenti ordini al Generale Mackensen,
Comandante della 14^ Armata, che era una delle Armate
sotto il comando dell'imputato:
"Uccidere 10 italiani per ogni
tedesco. Eseguire immediatamente."
In seguito, nel corso della notte, era
arrivato al Comando di Kesselring un secondo ordine
del Comando del Führer. Esso ribadiva il primo ordine
e aggiungeva che "l'esecuzione doveva essere
affidata all'SD." L'ordine fu trasmesso alla 14^
Armata dal Capo di Stato Maggiore dell'imputato, il
quale ne informò anche l'imputato.
La fattispecie per l'Accusa, sulla
base di queste prove, era che l'imputato aveva
ordinato le rappresaglie in un rapporto di dieci a
uno, eccessivo, e che, (p.10) dal momento che era
stato lui a trasmettere gli ordini alle formazioni
dell'Armata alle sue dipendenze, era lui il
responsabile delle modalità con cui tali ordini erano
stati eseguiti. La fattispecie per la Difesa era che,
ricevuta la notizia dell'attacco esplosivo, l'imputato
aveva accertato che c'era un numero di persone già
condannate a morte sufficiente ad eseguire la
rappresaglia senza uccidere degli innocenti.
I due principali argomenti della
Difesa erano: (1) che, nel trasmettere alla 14^ Armata
l'ordine ricevuto dal Führer, l'imputato aveva
deliberatamente [o]messo la parola "uccidere
ostaggi condannati a morte", in modo da evitare
qualunque persona non condannata a morte. Egli quindi
aveva eseguito gli ordini che gli erano stati
impartiti nel modo più umano a lui possibile. (2) Che
il secondo ordine incaricava dell'esecuzione l'SD, e
quindi sollevava l'imputato da ogni responsabilità
nei confronti dell'esecuzione dell'ordine, e che per
questo l'imputato, dopo aver trasmesso il secondo
ordine, non indagò mai in quale modo esso fosse stato
eseguito.
Il Pubblico Ministero ha affermato:
"La vera difesa del Feldmaresciallo è: 'Non ho
mai eseguito alcun ordine; tutto quello che ho fatto
è stato trasmettere, lungo la catena di
comunicazione, un messaggio all'SD'".
( I ) Prove relative al secondo
capo di imputazione
Il 1 maggio 1944 il Feldmaresciallo
Keitel, Comandante in Capo di tutte le forze tedesche,
aveva emanato un ordine che assegnava all'imputato, in
quanto Comandante in Capo di tutte le forze tedesche
in Italia, il comando generale e la direzione della
guerra contro i partigiani italiani, che erano
diventati una seria minaccia per la sicurezza delle
forze tedesche in quel teatro. Per questo particolare
scopo tutte le SS e le forze di polizia in Italia, così
come i servizi combattenti, erano state messe sotto il
suo comando. Il 17 giugno 1944 l'imputato aveva
diramato alle sue truppe un ordine riguardante le
"nuove regole contro la guerra partigiana",
che conteneva il seguente passaggio: "La lotta
contro i partigiani deve essere condotta con tutti i
mezzi a nostra disposizione e con la massima severità.
Io proteggerò qualunque Comandante che, nella scelta
e nella severità dei mezzi adottati nella lotta
contro i partigiani, ecceda rispetto a quella che è
la nostra abituale moderazione. Vale al riguardo il
vecchio principio per cui un errore nella scelta dei
mezzi per raggiungere un obiettivo è sempre meglio
dell'inazione o della negligenza ... i partigiani
devono essere attaccati e distrutti."
Il 28 giugno 1944 l'imputato aveva
lanciato via telegrafo un appello alla popolazione
italiana in cui condannava il metodo di lotta adottato
dagli alleati in Italia. Egli accusava i Comandanti
alleati di aver emanato una serie di proclami nei
quali si incitava la popolazione italiana ad assalire
le postazioni militari tedesche, ad attaccare le
sentinelle pugnalandole alle spalle e ad uccidere
quanti più tedeschi potevano. Egli continuava:
"Fino ad ora ho dimostrato che per me il rispetto
dei principi umani è questione di normale logica ...
Tuttavia, come Comandante responsabile, non posso più
esitare a prevenire, con i mezzi più repressivi,
questo deprecabile e medievale metodo di lotta.
Avverto che da ora in poi utilizzerò questi mezzi. I
seguaci degli alleati e gli elementi sovversivi sono
ammoniti a non persistere nel comportamento dimostrato
finora."
Il 1 luglio 1944 l'imputato aveva
diramato un secondo ordine alle sue truppe, in cui
sottolineava che l'annuncio diramato via etere non era
una vuota minaccia. L'ordine diceva che "laddove
c'erano numeri considerevoli di gruppi partigiani, una
parte della popolazione maschile di quell'area doveva
essere arrestata. Nel caso in cui fossero stati
commessi di atti di violenza, questi uomini sarebbero
stati uccisi.
p.11
La popolazione doveva essere informata
di ciò. Nel caso in cui le truppe, ecc. fossero state
fatte oggetto di attacchi di fuoco da un villaggio,
quel villaggio sarebbe stato bruciato. Gli esecutori
dell'azione o i leader che guidavano il gioco
sarebbero stati impiccati pubblicamente."
L'ordine finisce con la frase: "Tutte le
contromisure devono essere dure ma giuste. Lo richiede
la dignità del soldato tedesco."
Nei mesi di luglio e agosto erano
state compiute dalle forze tedesche in Italia molte
azioni punitive, sia contro i partigiani che contro la
popolazione civile, e nel corso di esse oltre mille
italiani, tra i quali donne e bambini, erano stati
uccisi. L'Accusa presentava prove in affidavit di
oltre venti casi di uccisioni indiscriminate di
italiani da parte delle truppe tedesche durante il
periodo in questione. Il 21 agosto 1944 l'imputato
ammetteva questi fatti in un ordine alle sue truppe in
cui sottolineava che "si erano verificati nelle
ultime settimane casi che arrecavano il più grave
danno alla dignità e alla disciplina delle forze
armate tedesche, e che non avevano nulla a che fare
con le misure punitive."
Il 24 settembre 1944 l'imputato, in un
altro ordine alle sue truppe, aveva dichiarato:
"Il Duce mi ha riferito di casi recenti che
risultano rivoltanti per il modo in cui sono stati
condotti e che stanno inducendo anche gli elementi
pacifici della popolazione a passare dalla parte del
nemico o dei partigiani."
Sulla base di questi fatti, la
Pubblica Accusa ha dichiarato: "Gli ordini del 17
giugno e del 1 luglio erano contrari alle leggi e alle
usanze di guerra. L'ordine del 17 giugno era un
incitamento alle truppe sotto il comando dell'imputato
a commettere eccessi, e l'Accusa ovviamente si basa
sull'espressione 'proteggerò qualunque Comandante',
ecc. Dico solamente che ciò costituisce incitamento;
ma nell'ordine del 1 luglio l'imputato va oltre e
ordina alle sue truppe di effettuare rappresaglie, e
soltanto il 24 settembre egli dice 'ciò deve cessare'.
E' questo il gravamen di questa accusa."
La Pubblica Accusa ha continuato a
sostenere che questi ordini da un lato e le atrocità
che si dice siano state commesse dalle truppe tedesche
in Italia dall'altro erano gli uni causa e le altre
effetto, e che l'imputato deve pertanto essere
ritenuto responsabile delle azioni delle truppe sotto
il suo comando.
La tesi della Difesa era che gli
ordini del 17 giugno e del 1 luglio non erano illegali
e che essi, in effetti, dicevano ai soldati tedeschi:
"Voi dovete essere duri, dovete effettuare molte
azioni dure, ma nei limiti consentiti dalla
legge". La Difesa ha sostenuto che nel primo
ordine l'assicurazione, nei confronti degli Ufficiali,
che essi sarebbero stati protetti se avessero
attaccato i partigiani era necessaria, perché in
passato alcuni Comandanti erano stati chiamati a
rispondere di azioni contro i partigiani in quanto
politicamente indesiderabili. Il ribadire il
"vecchio principio" che per un secolo era
stato presente nei pamphlet addestrativi dell'Esercito
tedesco, in queste circostanze era appropriato.
Per quanto riguarda il secondo ordine,
la Difesa ha mantenuto la tesi secondo cui esso
descriveva la presa di ostaggi e l'imposizione di
rappresaglie, entrambe legittime perché tutto quanto
era espresso nell'ordine era condizionato all'ultima
frase, che diceva che tutte le misure prese
"dovevano essere dure, ma giuste." Per
quanto concerne i casi di uccisioni illegittime da
parte delle truppe tedesche, la Difesa ha negato
alcune di queste istanze in toto, attaccando la
credibilità delle prove portate dall'Accusa, che nel
caso specifico erano prevalentemente prove in
affidavit, e accettandone altre sostenendo che si
trattava di eventi accaduti non a seguito
p.12
degli ordini dell'imputato, ma a
seguito di azioni indipendenti compiute dalle truppe o
dai Comandanti locali.
La questione su cui la Corte era
chiamata a decidere era, pertanto, nella formulazione
del Pubblico Ministero, se gli ordini dell'imputato
fossero stati "un preciso incitamento ad uccidere
italiani o se non fossero stati invece semplicemente
ordini mal formulati, che erano stati redatti senza
troppa cura," e se tutti o alcuni dei casi di
uccisione indiscriminata di italiani da parte delle
truppe tedesche fossero diretta conseguenza di questi
ordini.
CONCLUSIONI E SENTENZE
L'imputato era stato giudicato
colpevole di entrambe le imputazioni ed era stato
condannato a morte mediante fucilazione. La pena di
morte era stata poi commutata dagli Ufficiali di
Conferma [confirming officers] in una condanna
all'ergastolo.
B. Annotazioni sul caso
1. Legittimità dell'uccisione
di persone innocenti per rappresaglia
Nel presentare la tesi dell'Accusa
riguardo al primo capo di imputazione, l'Accusa ha
ammesso che l'imposizione di rappresaglie da parte
delle Autorità tedesche era giustificata, dopo la
bomba di Via Rasella. Dopo aver citato alcune fonti
autorevoli in materia (pienamente esposte alle pp.3-7
di questo volume) Essa aveva sottolineato che se c'era
autorità di distruggere la proprietà e di
incarcerare cittadini del territorio occupato per
rappresaglia, non c'era però autorità di togliere la
vita. La Difesa ha obiettato che in circostanze
estreme il togliere la vita nel corso di rappresaglie
era legittimo. Un commento al Diritto Militare
Tedesco, pubblicato nel corso della II Guerra
Mondiale, era stato citato dall'Avvocato della Difesa
in questo contesto. L'autore affermava: "Gli
ostaggi sono tenuti in una specie di custodia a fini
di sicurezza. Essi garantiscono con la loro vita della
giusta condotta dell'oppositore. Secondo le usanze di
guerra, si deve annunciare sia che si prendono degli
ostaggi sia la ragione per cui essi sono presi.
Soprattutto, la presa di ostaggi deve essere portata a
conoscenza di coloro della cui legittima condotta gli
ostaggi sono garanzia. Se si verifica l'evento per
garantirsi contro il quale gli ostaggi sono stati
presi, se per esempio la parte avversaria persiste
nella sua condotta contro legge, gli ostaggi possono
essere uccisi" (Waltzog, Recht der Landkriegführung
(Leggi della guerra terrestre) 1941, p.83). L'Avvocato
della Difesa ha sostenuto che "la prima misura di
una rappresaglia è la presa di ostaggi. Egli ha
sostenuto che "qualunque Comandante militare nel
corso di una rappresaglia è autorizzato ad arrestare
civili per il caso in cui i partigiani dovessero
attaccare le sue truppe o le sue strutture militari.
Se in una fase successiva fossero stati commessi atti
di ostilità violenta contro le truppe della potenza
occupante, i prigionieri appartenenti al gruppo
detenuto in ostaggio avrebbero potuto essere uccisi in
corso di rappresaglia". A supporto di questa
tesi, l'Avvocato della Difesa ha citato la sezione
358(d) del testo americano sulle Rules of Land Warfare
(Norme relative alla guerra terrestre) (FM 27/10,
Rules of Land Warfare, 1940)".
Gli ostaggi, presi e tenuti allo scopo
dichiarato di garantirsi contro atti contro legge
delle forze nemiche o di gente nemica, possono essere
puniti o mandati a morte se, ciononostante, tali atti
contro legge vengono compiuti".
Il Pubblico Ministero nella sua
requisitoria ha detto: "Sono arrivato alla
conclusione che sembra esserci da parte dei giuristi
un deliberato tentativo di non venire allo scoperto e
di non rispondere al quesito per il quale la Corte
chiede sia data risposta, vale a dire "se sia
possibile, in talune circostanze, sparare ad una
persona innocente per rappresaglia". ... Il
Diritto Internazionale rimane generalmente ad un
livello alto. Riguarda ciò che una parte belligerante
può fare contro un'altra parte belligerante; ma quel
che il Feldmaresciallo Kesselring doveva gestire non
era rappresentato da Paesi organizzati con i loro
Governi, ma da persone irresponsabili in generale, con
cui non era possibile negoziare; persone rispetto alle
quali egli non poteva dire a leader responsabili 'Voi
dovete controllare i vostri seguaci'. Perciò
suggerisco che se mai ci sono state circostanze in cui
si sarebbe dovuto far ricorso alla rappresaglia nel
caso in cui non si fosse riusciti, pur applicandosi in
modo adeguato, a scoprire il vero colpevole, quelle
circostanze rappresentano il tipo di caso in cui la
rappresaglia deve essere considerata appropriata. ...
Sono giunto alla conclusione che non c'è nulla che
renda assolutamente chiaro che non c'è circostanza
-soprattutto nelle circostanze su cui credo si
concordi in questo caso-, in cui una persona
innocente, presa espressamente allo scopo di
rappresaglia, non possa essere condannata a morte. Io
credo che se vi è un qualche dubbio nella legge, il
beneficio di quel dubbio debba essere concesso al
Feldmaresciallo, e perciò non sono disposto a porre
il caso nei termini per cui, se voi accettate la tesi
che il Feldmaresciallo ha deliberatamente sparato ad
innocenti per rappresaglia, questa azione debba
considerarsi di per sé un crimine di guerra per il
quale egli debba essere incriminato".
Le questioni di fronte alla Corte per
il primo capo di imputazione erano queste:
Le forze armate tedesche,
rappresentate dall'imputato, o il Servizio di
Sicurezza, rappresentato dal Capo dell'SD di Roma,
sono responsabili delle uccisioni?
L'uccisione di 335 italiani è stata
una legittima rappresaglia o è stata invece un
crimine di guerra?
Per quanto riguarda la prima domanda,
il Pubblico Ministero ha suggerito alla Corte nella
sua requisitoria che "se riteneva che, sulla base
delle prove in generale, le uccisioni fossero state
chiara responsabilità del Servizio di Sicurezza e che
tutta la responsabilità fosse stata trasferita dalla
Wehrmacht, allora, secondo la sua opinione, essa era
tenuta a prosciogliere l'imputato". E la Corte
appare aver ritenuto l'imputato responsabile di queste
uccisioni. Con riferimento al secondo quesito, la
Corte ha ritenuto in effetti le esecuzioni un crimine
di guerra, ma ciò non risolve in realtà il quesito
se sia lecito o meno togliere la vita per
rappresaglia; perché le conclusioni della Corte
potrebbero essere supportate sia sostenendo che il
rapporto di 10 a 1 era eccessivo che adducendo il
fatto che sono state uccise 335 persone invece che
330, come era stato ordinato. Il Pubblico Ministero,
nella sua requisitoria, ha affermato: "Comunque
la pensiate sul Diritto Internazionale e sulle
rappresaglie, chiaramente cinque di questi 335
italiani sono stati assassinati. E' stato un crimine
di guerra, e da qui non si sfugge. Non c'erano ordini
del Führer a coprirlo, ed era al di fuori di
qualunque rappresaglia."
La questione di fronte alla Corte,
riguardo al secondo capo di imputazione, non era
semplicemente se le misure ordinate dall'imputato
fossero o meno legittima rappresaglia, ma, come ha
sottolineato il Pubblico Ministero nella sua
requisitoria: "L'accusa è molto più seria e
grave ed è che il Feldmaresciallo deliberatamente, e
consapevolmente, quando ha prodotto quegli importanti
ordini, li aveva prodotti in forma tale che sapeva
quali sarebbero stati i loro risultati e che, nel
redigere questi ordini, egli intendeva
p.14
produrre questi risultati. Questo è
ciò che la Pubblica Accusa deve provare, con
riferimento a questo capo di imputazione".
Così, il verdetto della Corte su
entrambe i capi di imputazione lascia aperta la
questione della legittimità o meno dell'uccisione di
persone innocenti per rappresaglia.
2. Ostaggi e rappresaglie
Le uccisioni di cittadini italiani di
cui l'imputato era stato accusato erano, in entrambe
le imputazioni, descritte come rappresaglie. Le
uccisioni alle Fosse Ardeatine, oggetto del primo capo
di imputazione, furono senza dubbio rappresaglia, e
come tale furono rappresentate dalle Autorità
tedesche. L'ordine del 1 luglio, che costituisce
l'oggetto principale del secondo capo di accusa,
ordina sia la presa di ostaggi (... "una
proporzione di popolazione maschile dell'area sarà
arrestata e, nel caso in cui siano commesse delle
violenze, questi uomini saranno uccisi") che l'inflizione
di rappresaglie (... "nel caso in cui le truppe,
ecc. fossero fatte oggetto di fuoco da qualunque
villaggio, il villaggio sarebbe bruciato"). La
Pubblica Accusa ha descritto entrambe le parti
dell'ordine come rappresaglia; il Consiglio di Difesa
ha considerato la presa di ostaggi come il primo passo
verso l'inflizione di una rappresaglia. Il Pubblico
Ministero non ha fatto riferimento a tale distinzione
nella sua requisitoria finale. Questa distinzione è
stata fatta invece nella sentenza della Corte
Governativa Militare americana negli Stati Uniti
contro List e altri: (v. p.61 di questo volume)
"Ai fini di questo parere il termine 'ostaggi'
sarà considerato indicare quelle persone, tra la
popolazione civile, che sono prese in custodia affinché
garantiscano, con la loro vita, della futura buona
condotta del gruppo di popolazione da cui esse sono
prese. Il termine 'prigionieri per rappresaglia' sarà
considerato indicare quegli individui che sono presi
dalla popolazione civile per essere uccisi in
rappresaglia per i reati commessi da ignoti
all'interno dell'area occupata; ... casi in cui
innocenti cittadini sono catturati e puniti per una
violazione delle leggi di guerra che è già avvenuta;
qui non è questione di ostaggi. E' soltanto l'inflizione
di una rappresaglia. ... In tutte le prove di questo
caso troviamo il termine 'ostaggi' applicato laddove
si è trattato invece solo di 'rappresaglia'".
Il Professor Lauterpacht (Oppenheim-Lauterpacht,
International Law (Diritto Internazionale), Vol.II,
p.460) sottolinea che la presa di ostaggi "non
deve essere confusa con l'uso, ancora praticato, di
catturare singoli nemici al fine di renderli oggetto
di rappresaglia".
Si è soliti parlare di
"ostaggi" nei territori occupati quando le
forze occupanti imprigionano membri della comunità
del territorio occupato annunciando al contempo che
essi saranno trattati come ostaggi se la comunità non
si asterrà da determinate attività contro le forze
occupanti. Il termine "rappresaglia" è
utilizzato in connessione con ciò per le misure
adottate dalle forze occupanti per ritorsione contro
la condotta illegittima di membri non identificati
della comunità del territorio occupato. Gli ostaggi,
dunque, sono presi prima che l'atto illegittimo di
guerra sia compiuto dai nemici, mentre le rappresaglie
sono inflitte dopo un atto di questo tipo.