REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei
stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di
provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare
stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi
di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa
da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana
comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1°
gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di
pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel
Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi
abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1°
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno,
della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro
che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il
termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma
dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa
l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere
nell'applicazione del presente decreto-legge saranno
risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente
interessati. Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame
né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il
presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato
al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce,
Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele,
Mussolini |