REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza
nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare
disposizioni per la difesa della razza nella scuola
italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le
finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole
statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle
scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere ammesse persone di
razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto;
nè potranno essere ammesse all'assistentato
universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla
libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai
cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno
essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli
insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per
le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal
servizio; sono a tal fine equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette,
gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio
della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie,
degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed
arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a
datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in
via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a
istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in
vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la
sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno
di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele,
Mussolini, Bottai, Di Revel |